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LO STATUTO DELLA F.T.D.

Federazione Regionale Associazioni Toscane Diabetici


Registrato il 17/04/1981 a Grosseto - Notaio Casali de Rosa
Modificato dall'Assemblea Generale del 06/05/1987 - Livorno
Modificato dall'Assemblea Generale del 31/10/1991 - Grosseto
Modificato dall'Assemblea Generale del 25/09/1994 - Montignoso (MS)
Modificato dall'Assemblea Generale del 26/11/1995 - Siena

Modificato dall’Assemblea Generale del 30/03/2003 – Cecina (LI)

Art. 1 - Denominazione e Sede

E' Costituita la "FEDERAZIONE REGIONALE ASSOCIAZIONI TOSCANE DIABETICI” con Sede Legale in Prato, Via Portella della Ginestra, 7. Per semplificazione detta Federazione potrà essere citata, come nel presente Statuto, con la sigla - F.T.D., sigla che viene adottata anche come proprio simbolo di distinzione. Essa trae la sua origine dall’Atto di Costituzione registrato a Grosseto in data 17 aprile 1981. La Sede legale può variare secondo il deliberato del Consiglio Federale in carica.

Art. 2 - Sede Sociale e Amministrativa

La Sede Sociale e amministrativa della F.T.D. è posta presso la Presidenza in carica.

Art. 3 - Durata

La F.T.D. ha durata illimitata.

Art. 4 - Principi

La F.T.D. fonda la propria struttura Federativa sui principi della solidarietà , della democrazia e senza alcun fine di lucro.

Art. 5 - Scopi della F.T.D.

Sono scopi della Federazione:

a - Promuovere, direttamente e/o in collaborazione con le Associazioni aderenti, tutte le iniziative possibili volte a tutelare il diritto alla salute e i bisogni della popolazione diabetica, nei confronti delle competenti autorità politiche, amministrative e sanitarie, nonché Associazioni di volontariato ed Enti Morali.

b - Contribuire alla educazione ed alla promozione della coscienza sociale della malattia diabetica.

c - Rappresentare unitariamente le Associazioni dei diabetici operanti in Toscana, nei confronti degli organi amministrativi e delle altre componenti interessate alla lotta al diabete.

d - Favorire l'interscambio delle esperienze territoriali e l'apertura ad una dimensione internazionale del problema diabete, contribuendo in tal modo alla riunificazione di diverse realtà Associative nazionali.

e - Favorire la crescita dell'Associazionismo diabetico, attraverso forme di sostegno alle iniziative locali e garantendo la diffusione delle esperienze e delle informazioni.

f - Raccogliere e distribuire tempestivamente alle Associazioni aderenti ogni tipo di materiale informativo, riguardante la realtà diabete, in campo legislativo, normativo e scientifico, mantenendo stretto contatto con tutti gli Enti e le Organizzazioni di livello Regionale, Nazionale ed Internazionale che possono fornire materiale al riguardo.

g - Reperire fondi da destinare a studi finalizzati e/o a iniziative rivolte ad una maggiore conoscénza della patologia diabetica e sue complicanze ed a una maggiore diffusione delle attività di volontariato.

h - Erogare prestazioni in continuità al fine di contribuire alla prevenzione ed alla rimozione di situazioni di bisogno della persona umana e della collettività.

i - La Federazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoratori dipendenti od autonomi solo per lo svolgimento di attività per cui sia richiesta una specifica professionalità od in caso di particolari esigenze, della organizzazione di attività necessarie ad assicurare il regolare funzionamento.

l - Le prestazioni fornite dalla Federazione saranno fornite alla generalità della popolazione e non essenzialmente ai soci della stessa.

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della F.T.D. é costituito:

a - da fondi formati con l’ammontare dalle quote associative, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Federale con ratifica dell'Assemblea;

b - dai contributi degli aderenti, dei privati, dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e di altri Enti o Istituzioni, pubbliche o private, nazionali o internazionali;

c - da donazioni, lasciti testamentari, rimborsi derivanti da convenzioni, entrate derivanti da attività commerciali marginali.

I fondi della F.T.D. devono essere depositati in un conto corrente bancario e/o postale ad essa intestato. Su tale conto compie operazioni il Tesoriere della F.T.D. .

Art. 7 - Esercizio Finanziario

L'Esercizio finanziario della F.T.D. comincia il primo di Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno solare.

Il bilancio di previsione annuale é approvato ogni anno entro il mese di Novembre dell’ anno precedente cui si riferisce.

Tale documento é accompagnato dalla relazione previsionale programmatica che determina gli obbiettivi e le azioni proposte dagli Organi esecutivi secondo quote distinte assestabili con determinazioni appropriate, approvate con la maggioranza assoluta dell’ Organo competente.

Il bilancio consuntivo, comprensivo della situazione finanziaria dalla quale risultano: i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, deve essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo cui si riferisce.

Art. 8 - Adesioni

Possono far parte della F.T.D. quelle Associazioni legalmente costituite e operanti sul territorio Toscano, con un proprio Statuto che ne fissa le finalità, i compiti, gli scopi di assistenza e lavoro di volontariato al servizio dei cittadini diabetici di tutte le età.

Ogni associazione previa sua esplicita e formale richiesta scritta di adesione rivolta al Presidente ed esaminata dal Consiglio Federale, con ratifica dell'Assemblea, può essere ammessa a farne parte.

Tutte le associazioni sul proprio territorio e al loro interno, sono libere di agire e di intraprendere iniziative a scopi previsti dalle loro volontà Statutarie, purché non siano in netto contrasto con le norme del presente Statuto.

Non possono aderire alla F.T.D. singole persone fisiche.

ART. 9 - Diritti delle Associazioni aderenti e dei loro Rappresentanti

I diritti delle Associazioni e dei loro rappresentanti sono:

Partecipare alle Assemblee ed alle operazioni di voto.

Eleggere le cariche della Federazione ed essere eletti.

Eleggere le Commissioni ed essere eletti.

Chiedere le convocazioni dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto.

Formulare proposte agli Organi dirigenti nell'ambito dei programmi della Federazione ed in riferimento ai fini dei vari obbiettivi previsti nel presente Statuto.

Partecipare alla vita della Federazione nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti da esso derivanti.

Ogni Associazione aderente gode all'interno della Federazione, della parità di diritti senza discriminazione alcuna.

Art. 10 - Doveri delle Associazioni e dei loro Rappresentanti

Le Associazioni aderenti, e i loro Rappresentanti, devono:

- Rispettare le norme del presente Statuto, del Regolamento ed i deliberati degli organi della Federazione.

- Provvedere al pagamento della quota associativa entro i termini stabiliti.

- Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Federazione.

Art. 11 - Dimissioni

Ogni Associazione può dimettersi dalla F.T.D. dandone comunicazione al Presidente della stessa F.T.D. , previa deliberazione dei propri Organi Statutari.

Art. 12 - Esclusione

Il mancato versamento della quota annuale di adesione per consecutivi due (2) anni solari, dà facoltà alla F.T.D. di considerare l'Associazione come esclusa.

Può essere esclusa su proposta deliberata dal Consiglio Federale e con la ratifica dell'Assemblea, quella Associazione che per gravi motivi morali e inadempienze nei confronti del presente Statuto, del Regolamento e dei deliberati degli Organi della Federazione, rende incompatibile il mantenimento del suo rapporto con la F.T.D.

L'Associazione e i suoi rappresentanti coinvolti in tali provvedimenti possono ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al giudizio dei Probiviri.

Art. 13 - Organi della Federazione

Sono organi della Federazione: l’Assemblea Generale delle Associazioni, il Consiglio. Federale, il Presidente, il Collegio dei Sindaci revisori, il Collegio dei Probiviri.

Art. 14 - Assemblea Generale - Composizione e Funzioni

L'Assemblea Generale é composta da n.3 (tre) membri maggiorenni delegati per ogni singola Associazione aderente, in regola con il versamento della quota annuale di adesione e con le norme statutarie.

L'Assemblea é sovrana, ed é il massimo Organo deliberante della Federazione.

Sono compiti dell'Assemblea:

a - Determinare gli orientamenti generali e prendere decisioni fondamentali e di indirizzo cui deve attenersi il Consiglio Federale.

b - Approvare e modificare l'ammontare delle quote di adesione .

c - Approvare la relazione annuale del Consiglio Federale.

d - Approvare e modificare il bilancio preventivo.

e - Approvare il bilancio consuntivo.

f - Eleggere la Commissione Elettorale per lo svolgimento delle operazioni di elezione degli Organi della Federazione.

g - Nominare coloro che devono rappresentare la Federazione nelle varie Commissioni e Organismi Regionali.

h - Ratificare l'esclusione di un'Associazione.

i - Ratificare la decadenza prevista al successivo Art.26.

L'Assemblea elegge con il voto segreto , il Consiglio Federale, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea ha inoltre competenza sulla modifica e/o revisione del presente Statuto e del Regolamento interno, o sull'eventuale scioglimento della Federazione e su quanto ad essa riservato per Legge.

Le modifiche allo Statuto, sono deliberate a maggioranza semplice con la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Per deliberare lo scioglimento della Federazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti.

Art. 15 - Assemblea Generale - Convocazione e Deliberazioni

L'Assemblea si distingue in ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con il voto palese: adotta il metodo del voto segreto, quando le deliberazioni riguardano le Associazioni e le singole persone, o quando si procede alla elezione e/o sostituzione degli Organi della Federazione.

L'Assemblea Generale si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno per tutti gli adempimenti, ed é convocata dal Presidente Federale che ne fissa l'Ordine del Giorno.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche dei programmi ed in occasioni di importanti iniziative che interessino lo sviluppo della Federazione e delle Associazioni aderenti.

L'Assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria su delibera del Consiglio Federale, o su richiesta al Presidente di almeno un terzo delle Associazioni aderenti, che ne indicheranno gli argomenti determinati da porsi nell'apposito Ordine del Giorno.

L'Assemblea é valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ; in seconda convocazione con la presenza di almeno un quinto dei suoi componenti. (non sono da conteggiarsi come presenti, i componenti rappresentati per delega.)

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

L'avviso di convocazione deve essere spedito a cura del Presidente a mezzo lettera raccomandata a tutte le Associazioni aderenti, con almeno dieci (10) giorni di anticipo sulla data della riunione Assembleare.

L'avviso deve contenere: la data dell'Assemblea, il luogo di svolgimento della stessa, l'ora della prima e della seconda convocazione e gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Presiede l'Assemblea il Presidente della Federazione. La presidenza dell'Assemblea potrà essere ricoperta in via straordinaria, da un suo componente presente alla riunione ed eletto con voto palese, a detta elezione si può procedere soltanto previa richiesta della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea constata la regolarità delle deleghe ed il diritto ad intervenire all'Assemblea, provvede a nominare tra i presenti un segretario.

Delle riunioni Assembleari deve essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario delle stesse.

Detto verbale , a cura del Presidente Federale sarà trascritto in apposito registro e trasmesso entro quindici (15) giorni a tutte le Associazioni Aderenti.

Art. 16 - Consiglio Federale - Composizione, elezione e durata

Il Consiglio Federale é composto da cinque (5) a sette (7) membri, previa decisione, di volta in volta, della Assemblea Generale della F.T.D., di cui almeno uno viene prescelto tra i rappresentanti delle Associazioni rivolte prevalentemente, per Statuto, al diabete giovanile.

Tutti i membri sono eletti dall'Assemblea Generale con voto segreto, durano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Sono eleggibili i rappresentanti appositamente proposti alla Commissione Elettorale dalla Presidenza di ciascuna Associazione aderente.

I membri sono eletti con la espressione da parte di ciascun delegato di quattro (4) preferenze se il consiglio é di 7 membri, o da 3 preferenze se il consiglio é di 5 membri.

E' ammesso il voto per delega da conferirsi esclusivamente ad un delegato appartenente alla stessa Associazione; é vietato il cumulo di più deleghe.

Il Consiglio Federale nella sua prima riunione procede alla elezione nel suo seno, del Presidente (che deve essere persona diabetica o genitore di diabetico minorenne) e, separatamente, del Vicepresidente, che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Il consiglio inoltre procede con voto segreto, alla nomina del Tesoriere e alla assegnazione di altri eventuali incarichi, ivi compreso quello di Segretario della Federazione.

Art. 17 - I Compiti del Consiglio Federale

Il Consiglio Federale é l'Organo esecutivo ed amministrativo della Federazione, pertanto , i suoi compiti sono:

a - Predisporre tutta la documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno della Assemblea Generale.

b - Eseguire i deliberati dell'Assemblea.

c - Adottare tutti i provvedimenti necessari alla buona gestione della Federazione.

d - Predisporre l'eventuale modifica della quota annuale di adesione da sottoporre a ratifica dell'Assemblea.

e - Coordinare le Commissioni elette dall'Assemblea.

f - Nominare al suo interno Commissioni di lavoro e studio, tenendo conto delle esperienze personali in materia dimostrate da ciascun componente.

g - Redigere annualmente il bilancio preventivo e consuntivo.

h - Trasmettere all'Assemblea Generale le relazioni emerse dai Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri.

i - Stipulare convenzioni con Professionisti, Istituzioni ed Enti pubblici e privati, nonché con Associazioni di volontariato.

l - Deliberare su tutte le materie non elencate tra le competenze degli altri Organi della Federazione.

m - Mantenere contatti stretti ed aggiornati con tutte le Associazioni aderenti.

n - Fornire tutto il materiale necessario ed ogni elemento utile al corretto svolgimento procedurale per le elezioni alle cariche della Federazione.

o - Redigere la relazione per l'Assemblea, in ordine all'annuale stato patrimoniale e al conto economico gestionale della F.T.D., presentati dal Tesoriere.

Art. 18 - Consiglio Federale - Riunioni e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio Federale sono valide quando ad esse sia presente almeno la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Federale approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni su provvedimenti riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche della Federazione.

Le deliberazioni del Consiglio risultano valide , quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni del Consiglio Federale sono presiedute dal Presidente o in sua assenza, dal Vicepresidente.

Il Consiglio Federale si riunisce normalmente una volta al mese e/o quando il Presidente lo ritenga opportuno.

Il Consiglio Federale si riunisce, in via di urgenza ed entro quindici giorni, quando la maggioranza dei suoi componenti ne fa espressa e specifica richiesta al Presidente che provvederà alla convocazione.

Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Presidente, con avviso scritto da inviare a tutti i componenti, a mezzo lettera raccomandata con non meno di dieci (10) giorni di anticipo sulla data della riunione, salvo le urgenze: in tal caso l'avviso può essere fatto in via breve, (telegramma, telefax, telefono, ecc.) .

L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data e il luogo dove avverrà la riunione.

Il consigliere che risulti assente ingiustificato per tre (3) riunioni consecutive, può essere escluso dal Consiglio con deliberazione dell'Assemblea su proposta del Consiglio stesso.

Di tutte le riunioni del Consiglio Federale , deve essere redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito registro, dello stesso verbale sarà inviata copia, entro quindici (15) giorni, a ciascuna Associazione aderente.

Art. 19 - Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Federale, ha la Legale rappresentanza della Federazione, sta’ in giudizio verso terzi per la tutela degli interessi morali e materiali della Federazione, della quale ha anche la rappresentanza esterna.

Art. 20 - Il Tesoriere

Il tesoriere della Federazione, viene eletto dal Consiglio Federale nel suo seno, egli ha la responsabilità gestionale e la custodia dei conti della Federazione, dai quali egli stesso può prelevare le somme occorrenti per la normale gestione della F.T.D.

Il Tesoriere redige annualmente lo stato patrimoniale, il conto economico della gestione, da presentare all'Assemblea Generale, previa relazione del Consiglio Federale.

Art. 21 - Il Collegio dei Sindaci Revisori

Il Collegio dei Sindaci Revisori é composto da tre (3) membri effettivi e da uno (1) supplente, eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle Associazioni, con le stesse modalità di elezione del Consiglio federale, ma con la espressione di una sola preferenza da parte di ciascun delegato.

Il Collegio dei Revisori dura in carica quanto il Consiglio Federale ed i suoi membri sono rieleggibili.

Nella prima riunione, il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente

Il Collegio verifica , al termine di ogni esercizio finanziario, la contabilità, lo stato di cassa, i documenti giustificativi, nonché il bilancio consuntivo della Federazione.

Tali verifiche possono avvenire in ogni momento; di ogni loro atto rilasciano, per il Consiglio Federale e l'Assemblea, la relazione scritta e firmata. .

Art. 22 - Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio de Probiviri é composto da tre (3) membri effettivi e da due (2) supplenti eletti dall'Assemblea tra i rappresentanti delle Associazioni aderenti con le stesse modalità di elezione del Collegio dei Sindaci Revisori, esso dura in carica quanto il Consiglio Federale e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Collegio dei Probiviri può essere nominato dall'Assemblea Generale anche tra persone di provata competenza e moralità, estranee alla Federazione.

Il Collegio dei Probiviri ha il compito di istruire, arbitrare e risolvere tutte quelle controversie che insorgono, tra la Federazione e le Associazioni, tra l'Assemblea ed il Consiglio Federale.

Esso giudicherà ex bono et ex equo.

Art. 23 - Commissione Elettorale - Composizione e compiti

La Commissione Elettorale si compone di tre (3) membri, di cui uno con l'incarico di Presidente.

La Commissione stessa é nominata, con voto palese e a maggioranza dei presenti, nella riunione ultima della Assemblea che precede quella relativa al rinnovo degli Organi della Federazione.

Detta Commissione, comunque, deve essere nominata almeno sessanta (60) giorni prima della data delle elezioni.

La Commissione esplica il proprio mandato a partire dall'atto della sua nomina.

La Commissione:

- Predispone tutto il materiale ed ogni elemento necessario al corretto svolgimento procedurale per le elezioni relative al rinnovo dei suddetti Organi.

- Accetta le proposte delle candidature che dovranno pervenire alla stessa almeno dieci (10) giorni prima della data fissata per le elezioni.

- Respinge per ineleggibilità, quelle proposte di candidati per la elezione in più Organi.

- Nomina due (2) scrutatori (non candidati) come coadiuvanti per organizzare le formalità dei voti, ivi compreso il relativo spoglio.

- Provvede alla formazione delle graduatorie dei vari Organi, redigendone apposito verbale.

- Procede alla proclamazione degli eletti e con ciò termina il suo mandato.

Art. 24 - Il Segretario

Il Segretario della Federazione, può essere designato anche all'esterno del Consiglio Federale, in tal caso ha solo la funzione di assistere le riunioni del Consiglio e redigere le verbalizzazioni.

Il Segretario dura in carica quanto il Consiglio, ed é rieleggibile.

Art. 25 - Sostituzioni

Il Consiglio Federale, per vacanza comunque determinata di un suo componente, sarà integrato direttamente dallo stesso Consiglio con il primo dei non eletti nella rispettiva graduatoria.

Qualora detta graduatoria dovesse essere esaurita, o non disponibile, l'Assemblea Generale, da convocarsi in via straordinaria, procederà alla elezione del nuovo o nuovi consiglieri.

Art. 26 - Decadenza

Decadono dagli incarichi, i rappresentanti della F.T.D. , nominati nelle Commissioni previste e non previste dalle Leggi vigenti, quando essi non rispettino il presente Statuto e/o le deliberazioni e gli indirizzi dell'Assemblea e/o del Consiglio.

La pronuncia di decadenza deve essere deliberata dall'Assemblea Generale previa opportuna istruttoria da parte del Consiglio Federale.

Art. 27 - Gratuita' delle cariche

La Federazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti (associazioni di fatto e persone giuridiche).

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

Art. 28 - Incompatibilità e ineleggibilità delle cariche

Le cariche degli Organi della Federazione sono tra di loro incompatibili e nessun candidato è eleggibile a più di una di esse.

Art. 29 - Regolamento

Il Consiglio Federale ha la facoltà di redigere un regolamento generale da sottoporre alla approvazione della Assemblea, ai fini del raggiungimento degli scopi e obbiettivi previsti dal presente Statuto.

Art. 30 - Scioglimento

Nel caso di scioglimento della Federazione, verranno nominati dall’Assemblea uno o più liquidatori. I beni che residueranno dopo l’esaurimento delle liquidazioni dovranno essere devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 31 - Norme Finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla legge quadro del volontariato (Legge 11/VIII/91 n.266) ed alle Leggi che regolano la materia.


 

 

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Tel. e Fax: 0574.633541- e-mail: info@diabeteftd.it
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